Piano nazionale per l’economia sociale del MEF: le nostre considerazioni

Il 17 ottobre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aperto la consultazione pubblica relativa al Piano nazionale per l’economia sociale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui abbiamo risposto con le seguenti considerazioni.

Come giustamente viene sottolineato all’inizio della sottosezione D.1, è necessario garantire all’economia sociale un accesso più agevole a fonti di finanziamento; tuttavia, in merito alla conseguente volontà di sviluppare “nuovi strumenti e meccanismi finanziari” (art. 94 del Piano), ci pare opportuno ricordare il passo davvero “rivoluzionario” mosso dal legislatore nel d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) laddove, all’art. 77, introdusse il concetto dei titoli di solidarietà quali strumenti utili a “favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all’articolo 5 svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro”. Questi titoli:

  • da un lato, potrebbero essere resi operativi procedendo con il necessario dialogo con la Commissione europea; e
  • dall’altro, possono essere di ispirazione per la definizione di forme di accesso a risorse economiche anche più semplici, quali prodotti di deposito “a impatto sociale”, come sperimentati dalla nostra Fondazione a partire dal 2016, e che hanno già visto la realizzazione di due progetti (Luci nel Parco e Casa Comune) e stanno dando avvio al terzo progetto (TAPPA).

Con questa tipologia di prodotti bancari sicuri (perché tutelati dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi) e di facile comprensione per i più, si potrebbe quindi andare a incentivare l’auspicato (art. 97) investimento anche da parte di persone fisichestimolando l’attitudine agli investimenti pazienti e ad impatto”.

Peraltro, l’approccio che la nostra Fondazione ha mutuato dal social impact investing, più solidamente diffuso in altri Paesi, prevede un intervento non già nel capitale/patrimonio dei soggetti dell’economia sociale, ma il finanziamento di un progetto specifico e chiaramente identificato, promosso da un ente del terzo settore, in questo modo rafforzando sia l’impegno dell’ente beneficiario nella realizzazione degli interventi progettuali previsti, sia il legame tra il sottoscrittore con un progetto chiaro e tangibile, oltre a stimolare una sorta di imprenditorialità sociale dell’ente beneficiario stesso.

La suddetta tangibilità diviene ancora più concreta se si considera che questa modalità di investimento ha come core la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a cui il Piano dedica attenzione nella sottosezione D4, e che è, ed è stata, oggetto del nostro interesse attraverso la rigenerazione di un ex orfanotrofio di proprietà di Regione Toscana, nel progetto Luci nel Parco, e di un immobile confiscato alla camorra, nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Napoli, nel progetto Casa Comune.

Riteniamo, inoltre, che i cosiddetti titoli di solidarietà con le loro possibili declinazioni andrebbero a rispondere anche a quanto affermato nell’articolo 101 del Piano, in merito al matching fund, che potrebbe vedere anche gli enti filantropici e le fondazioni di origine bancaria tra i sottoscrittori dei prodotti bancari a impatto, in una logica win-win di un investimento che, allo stesso tempo, garantisce un rendimento e finanzia un progetto.

Auspichiamo pertanto che una finanza reale di questo tipo diventi sistemica e integrata con le politiche di sostenibilità delle banche, che proprio nell’esercizio della loro attività tipica (quella della raccolta) potrebbero dare concretezza all’impegno ESG loro richiesto anche dalle direttive europee. Conseguentemente, ci permettiamo di auspicare non tanto l’individuazione di un “soggetto finanziario dedicato e specializzato”, bensì la diffusione all’interno del sistema bancario di forme innovative, e al contempo semplici, di supporto ai progetti dell’economia sociale. Peraltro, facendo riferimento a una tematica di particolare attualità, si potrebbe anche dare attuazione a quel principio di “restituzione” alla comunità tanto dibattuto in queste ore, per esempio attraverso un meccanismo di tassi di interesse vantaggiosi o di impieghi aggiuntivi della banca, a favore del progetto specifico, in relazione alla raccolta effettuata.

Infine, ci permettiamo di esprimere una perplessità sul rating sociale teorizzato nell’art. 98 che, allo stato attuale, potrebbe andare a irrigidire ancor di più i rapporti tra finanza e terzo settore, e che, nella nostra opinione, dovrebbe essere preceduto da una forte azione di rafforzamento di una moltitudine di enti che, pur piccoli e non sempre strutturati, garantiscono l’espletamento di funzioni importanti e necessarie, soprattutto a livello territoriale. Inoltre, il rating rischierebbe di rallentare l’intero processo di diffusione di prodotti ispirati ai titoli di solidarietà aprendo un dibattito teorico su come impostare il rating stesso: è già successo per la misurazione dell’impatto sociale, ancora non definita ma diventata l’attività costitutiva di ETS che non hanno mai realizzato concretamente un progetto a impatto sociale.